Art. 28.

      1. L'articolo 38 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

      «Art. 38. - (Ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria) - 1. È istituito il ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria, inquadrato nell'Ufficio centrale del contenzioso tributario.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Consiglio di presidenza, è determinato il numero complessivo dei dirigenti, funzionari e impiegati dei diversi livelli e profili professionali inquadrati nel

 

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ruolo unico di cui al comma 1, nonché il numero per ogni organo della giurisdizione tributaria.
      3. Nel ruolo unico di cui al comma 1 sono inquadrati il personale dell'Ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza e il personale addetto al funzionamento dell'Ufficio centrale del contenzioso tributario.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate annualmente le variazioni da apportare alla dotazione organica degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria, in relazione alle variazioni del numero delle sezioni».